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Rappresentante fiscale Spagna

 

Nei rapporti Spagna-Italia possiamo considerare omologato a partire dal 2021 il concetto di rappresentante fiscale.

L’operatore italiano, considera rappresentante fiscale il soggetto residente in Spagna che segue gli adempimenti richiesti dalla normativa spagnola normalmente relativi ai lavori di istallazione e montaggio di impianti o macchinari, la succursale in Spagna o la società filiale.

Il concetto di representante fiscale in Spagna va molto più in là poiché si riferisce alla persona física o giuridica che si assume la rappresentanza fiscale in Spagna e la responsabilità in solido per eventuali debiti che possano emergere con la Finanza spagnola.

Il rappresentante fiscale al modo spagnolo era obbligatorio per i soggetti stranieri con stabile organizzazione in Spagna.

La non coincidenza di questi concetti generava alcuni malintesi tra il commercialista o consulente spagnolo e l’azienda italiana nel chiarire l’ambito della rappresentanza fiscale in Spagna.

La Legge spagnola 11/2021 ha dato soluzione a queste differenze poiché non richiede più la nomina di rappresentante fiscale ai soggetti residenti nella UE che operino in Spagna tramite una stabile organizzazione.

Uno dei vantaggi che si può estrarre da questa novità é la possibilità di aprire una succursale in Spagna senza necessità di nominare un rappresentante residente in Spagna, potendo dunque nominarsi direttamente soggetti residenti in Italia.

É anche vero che già prima poteva aprirsi una Branch in Spagna nominando come rappresentante un soggetto italiano, ma questa situazione comportava una infrazione tributaria che poteva generare sanzioni. Fortunatamente i controlli fiscali in Spagna sono scarsi e l’operativa indicata non ha genearato speciali problemi.

Anche se é stata sormontata questa difficoltà terminologica, conviene chiarire che la figura che si conosce in Italia come rappresentante fiscale viene assimilata in Spagna alla figura del asesor fiscal, gestor o abogado fiscalista.

Questo tipo di professionisti spagnoli operano normalmente come abilitati alla presentazione di dichiarazioni fiscali e autoliquidaciones per conto della società cliente.

Tale abilitazione solo puo farla la società o la succursale spagnola tramite la firma elettronica *. Il fatto di abilitare il consulente non comporta una nomina di rappresentante fiscale in Spagna con responsabilità in solido del pagamento dei tributi, comporta soltanto l’esistenza di una rappresentanza fiscale come viene concepita tradizionalmente in Italia.

* La firma elettronica é obbligatoria nei rapporti con la Agencia Tributaria e, per il momento, le firme elettroniche italiane non sono compatibili poiché non si é ancora attuata l’applicazione pratica del Regolamento UE 910/2014.

 

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