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Redditi dei non residenti

Approvazione del Modello 232 di dichiarazione informativa di operazioni vincolate e di operazioni e situazioni che hanno relazione con paesi o territori qualificati come paradisi fiscali

Sono obbligati a presentare il modello 232 e compilare le «Informazioni sulle operazioni con persone o entità vincolate» i contribuenti dell'Imposta sulle Società e dell'Imposta sul reddito dei non residenti che agiscano tramite organizzazione stabile e che realizzino le seguenti operazioni con persone o entità vincolate:

a)    Operazioni realizzate con la stessa persona o entità vincolata, solo quando l'importo della controprestazione dell'insieme di operazioni nel periodo fiscale superi i 250.000 euro, in accordo con il valore di mercato.

b)    Operazioni specifiche, solo quando l'importo complessivo di ciascuna operazione di questo tipo nel periodo fiscale superi i 100.000 euro.

Tuttavia, non sarà obbligatorio compilare le «Informazioni sulle operazioni con persone o entità vincolate» del modello 232 per quanto riguarda le operazioni realizzate tra entità che fanno parte di uno stesso gruppo di consolidamento fiscale.

Indipendentemente dall'importo della controprestazione dell'insieme di operazioni realizzate con la stessa persona o entità vincolata, esisterà sempre l'obbligo di presentare il modello 232 e compilare le «Informazioni sulle operazioni con persone o entità vincolate» per quanto riguarda le operazioni dello stesso tipo che a loro volta utilizzano lo stesso metodo di valutazione, solo quando l'importo dell'insieme di tali operazioni nel periodo fiscale è superiore al 50% della cifra delle operazioni commerciali dell'entità.

La presentazione delle informazioni previste verrà realizzata per via telematica tramite il modello 232.

Per l'esercizio 2016, il termine di presentazione sarà compreso tra il 1º novembre e il 30 novembre 2017.

A partire dall'esercizio 2017, il termine di presentazione della dichiarazione sarà il 30 novembre di ogni anno.

 

Unión Temporal de Empresas (UTE)

É un accordo di coop­er­azione occa­sion­ale e tem­po­ranea fra più aziende senza le stesse cos­ti­tu­is­cano un’organizzazione comune. Con l’UTE, le imp­rese s’impegnano a real­iz­zare con­giun­ta­mente un’opera com­p­lessa che, in quanto tale, va oltre le capac­ità oper­a­tive di ciascuna di esse, opera che per le sue carat­ter­is­tiche può essere scom­posta nell’esecuzione.

Naturalmente, in Spagna possono partecipare a questo tipo di associazione anche società estere ma, per queste società, può applicarsi un regime fiscale diverso in funzione dell’esistenza di una stabile organizzazione sul territorio.

Se la società estera ha una stabile organizzazione in Spagna si applicherà il regime di traspartenza per il quale gli utili della UTE si considerano ottenuti dal partecipe in funione della sua quota di partecipazione.

Se invece la società estera non é stabilita in Spagna, allora non si applicherà la trasparenza fiscale e la propria UTE dovrà assolvere l’imposta del partecipe estero in funzione della sua quota di partecipazione.

 

Il regime di trasparenza indicato si applicherà soltanto alle UTE iscritte nel Registro Especial de Uniones Temporales de Empresas del Ministerio de Hacienda.

 

Rappresentante fiscale in Spagna.

Alcuni uffici dell’Agenzia Tributaria spagnola richiedono attualmente in forma indiscriminata la nomina di rappresentante fiscale in casi dove le norme tributarie chiaramente sollevano di questa carica.

Uno dei casi più evidenti riguarda l’attività di consignment stock, nella quale la Società estera che agisce in Spagna non viene neanche considerata soggetto passivo dell’IVA.

L’atteggiamento della Finanza spagnola viene determinato dagli alti tassi di frode che sono riscontrati negli anni, ma questo fatto non permette all’Agencia Tributaria di stabilre barriere iniziali di controllo all’esercizio di attività economiche sul territorio.

Questa materia é stata recentemente trattata dalla Corte di Giustizia della UE, in Sentenza del 5 Maggio 2011 (TJCE 2011/116), nella quale ratifica le sanzioni imposte dalla Commissione Europea al Portogallo per richiedere la nomina di rappresentante fiscale a soggetti che semplicemente ricevevano redditti con ritenuta nella fonte o addirittura soggetti che semplicemente dovevano presentare una dichiarazione fiscale.

Tale imposizione va contro il Trattato e contro il principio di libera circolazione di capitali.

Ricordiamo che il rappresentante fiscale é responsabile solidario del pagamento delle tasse non versate dal soggetto obbligato.

Non dobbiamo confondere la figura del rappresentante fiscale con il professionista che compila le dichiarazioni fiscali, figura questa che non rappresenta il soggetto nell’Agenzia Tributaria e che in molti casi agisce come semplice domiciliatario di fronte alla Finanza.

 

 

 

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