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Agenzia Commerciale

Agenzia commerciale Spagna: Periodo di prova

Come rilevato dalla recente Sentenza della Corte di Giustizia della UE la Direttiva 86/653 sul contratto di agenzia non contiene alcun riferimento alla nozione di «periodo di prova». Considerato che nessuna disposizione della direttiva disciplina la pattuizione di un periodo di prova, si deve ritenere che una pattuizione del genere, che ricade nella libertà contrattuale delle parti, non è, di per sé, vietata dalla direttiva.

 Se è pur vero che la pattuizione di un periodo di prova è volta a facilitare la risoluzione di un contratto di agenzia commerciale, resta il fatto che tale risoluzione nel corso del periodo di prova pattuito nel contratto medesimo costituisce un’«estinzione del contratto» ovvero una «cessazione dei (…) rapporti [dell’agente commerciale] con il preponente» ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 3, della Direttiva.

Dalle osservazioni depositate dinanzi alla Corte emergeva che determinata giurisprudenza, in questo caso francese, consideraba che l’agente commerciale non gode di alcuna indennità qualora la risoluzione del contratto d’agenzia commerciale avvenga durante il periodo di prova, si fonda sul rilievo secondo cui, nel corso di tale periodo, il contratto d’agenzia non è ancora definitivamente concluso.

É rimasto chiaro che tale interpretazione non trova alcun fondamento nella Direttiva 86/653. Al contrario, i rapporti tra agente commerciale e preponente sussistono dal momento della conclusione del contratto avente ad oggetto vuoi di trattare la vendita o l’acquisto di merci vuoi di trattare e concludere tali operazioni in nome e per conto del preponente, a prescindere dalla questione se il contratto preveda o meno un periodo di prova. Ne consegue che le disposizioni della direttiva trovano applicazione dal momento della conclusione di un contratto del genere tra preponente e agente commerciale, anche laddove il contratto preveda un periodo di prova.

Indennità dell’Agente commerciale in periodo di prova.

Dall’articolo 17 della Direttiva 86/653, risulta che l’agente commerciale ha diritto ad un’indennità qualora abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente tragga ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. Inoltre, a termini del paragrafo 2, lettera b), dello stesso articolo 17, il quantum dell’indennità è proporzionale alle prestazioni svolte dall’agente nel corso del contratto. Dal tenore del successivo paragrafo 3 emerge parimenti che l’agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio subìto, in particolare nel caso in cui il danno sia causato dall’avvenuta cessazione dei rapporti contrattuali in condizioni tali che privino l’agente commerciale delle provvigioni che gli sarebbero derivate dall’esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente commerciale e/o in condizioni che non abbiano consentito all’agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l’esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente.

Pertanto, dal tenore del suindicato articolo 17, risulta che la disciplina dell’indennità e del risarcimento del danno ivi prevista è volta non a sanzionare la risoluzione del contratto, bensì ad indennizzare l’agente commerciale per le prestazioni compiute di cui il preponente continui a beneficiare anche successivamente alla cessazione dei rapporti contrattuali ovvero per gli oneri e le spese sostenuti ai fini delle prestazioni medesime. Conseguentemente, all’agente non possono essere negati l’indennità o il risarcimento per il sol fatto che la cessazione del contratto di agenzia commerciale abbia avuto luogo durante il periodo di prova, laddove ricorrano le condizioni indicate al menzionato articolo 17, paragrafi 2 e 3.

Alla luce del tenore di detto articolo 17 della Direttiva sull'Agenzia commerciale, il diritto all’indennità ed al risarcimento del danno subìto trova pertanto applicazione anche nel caso in cui la cessazione dei rapporti contrattuali tra il preponente e l’agente commerciale si sia verificata nel corso del periodo di prova.

 

 

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