Rappresentante fiscale Spagna

La Legge 11/2021 ha chiarito i requisiti della rappresentanza fiscale in Spagna, eliminando l’obbligo per soggetti UE con stabile organizzazione e distinguendo chiaramente la figura del consulente fiscale da quella del rappresentante con responsabilità solidale.


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Nei rapporti Spagna-Italia possiamo considerare omologato a partire dal 2021 il concetto di rappresentante fiscale. L’operatore italiano considera rappresentante fiscale il soggetto residente in Spagna che segue gli adempimenti richiesti dalla normativa spagnola, normalmente relativi ai lavori di installazione e montaggio di impianti o macchinari, la succursale in Spagna o la società filiale.

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Il concetto di representante fiscal in Spagna va molto più in là, poiché si riferisce alla persona fisica o giuridica che si assume la rappresentanza fiscale in Spagna e la responsabilità in solido per eventuali debiti che possano emergere con la Finanza spagnola. Il rappresentante fiscale “alla maniera spagnola” era obbligatorio per i soggetti stranieri con stabile organizzazione in Spagna. La non coincidenza di questi concetti generava malintesi tra il commercialista o consulente spagnolo e l’azienda italiana nel chiarire l’ambito della rappresentanza fiscale in Spagna.

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La Legge spagnola 11/2021 ha dato soluzione a queste differenze, poiché non richiede più la nomina di rappresentante fiscale ai soggetti residenti nella UE che operino in Spagna tramite una stabile organizzazione. Uno dei vantaggi che si può estrarre da questa novità è la possibilità di aprire una succursale in Spagna senza necessità di nominare un rappresentante residente, potendo dunque nominarsi direttamente soggetti residenti in Italia. È anche vero che già prima poteva aprirsi una Branch in Spagna nominando come rappresentante un soggetto italiano, ma questa situazione comportava una infrazione tributaria che poteva generare sanzioni. Fortunatamente, i controlli fiscali in Spagna sono scarsi e l’operativa indicata non ha generato speciali problemi. Anche se è stata superata questa difficoltà terminologica, conviene chiarire che la figura che si conosce in Italia come rappresentante fiscale viene assimilata in Spagna alla figura del asesor fiscal, gestor o abogado fiscalista.

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Questo tipo di professionisti spagnoli operano normalmente come abilitati alla presentazione di dichiarazioni fiscali e autoliquidaciones per conto della società cliente. Tale abilitazione può essere concessa solo dalla società o dalla succursale spagnola tramite la firma elettronica. Il fatto di abilitare il consulente non comporta una nomina di rappresentante fiscale con responsabilità in solido, ma solo una rappresentanza fiscale come viene concepita tradizionalmente in Italia.

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* La firma elettronica è obbligatoria nei rapporti con la Agencia Tributaria e, per il momento, le firme elettroniche italiane non sono compatibili, poiché non si è ancora attuata l’applicazione pratica del Regolamento UE 910/2014.