Spagna – Distacco di lavoratori in Spagna. Registro de Empresas Acreditadas – REA.
Distorsioni tra la legislazione spagnola e la Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (Direttiva quadro). Alcune aziende straniere in Spagna stanno incontrando problemi con il Registro de Empresas Acreditadas – REA quando si tratta di convalidare i propri servizi di anti infortunistica nel campo della prevenzione dei rischi professionali.
In alcuni registri REA, esiste un criterio in base al quale le imprese straniere che distaccano lavoratori in Spagna nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi per lo sviluppo di attività nel settore dell’edilizia, devono nominare un servizio di prevenzione esterno, considerando non valido il servizio di prevenzione interno, cioè quello organizzato dal datore di lavoro stesso.
Questo criterio deriva dall’articolo 11 del Regolamento spagnolo sui Servizi di Prevenzione, che stabilisce quanto segue:
- Il datore di lavoro può svolgere personalmente l’attività di prevenzione, ad eccezione di quella relativa alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, quando concorrono le seguenti circostanze:
b) Che le attività svolte in azienda non siano comprese nell’Allegato I.
L’Allegato I elenca una serie di attività in cui si può presumere la presenza di rischi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Queste attività includono il settore edile.
h) Attività in cantieri, scavi, sbancamenti e gallerie, con il rischio di caduta dall’alto o di seppellimento.
La legislazione spagnola in questo campo non combacia le disposizioni della Direttiva 89/391/CEE, perché obbliga le imprese del settore edile a nominare un servizio di prevenzione esterno, quando questo sistema è sussidiario. In realtà, la Direttiva favorisce o incoraggia proprio il contrario, cioè, la creazione di servizi di prevenzione interni.
Infatti, la Corte di Giustizia (UE) (Quinta Sezione), nella sentenza del 22-05-2003, n. C-441/2001, ha chiarito la sussidiarietà del servizio di prevenzione esterno, indicando che la direttiva 89/391/CEE stabilisce chiaramente un ordine di priorità per quanto riguarda l’organizzazione delle attività di protezione e prevenzione dei rischi professionali all’interno dell’impresa. Solo quando le competenze interne non sono sufficienti, il datore di lavoro deve ricorrere a competenze esterne.
In Spagna si presume che un servizio di prevenzione esterno sia sempre più affidabile e professionale di un servizio di prevenzione organizzato all’interno dell’azienda, cosa che la direttiva sembra contraddire, così come la propria esperienza.
In effetti, i servizi di prevenzione esterni sono organizzati in maniera tale che generano la fiducia di aver già ottemperato alla legge, valutazione errata, poiché il servizio esterno si limita a creare le basi e a fornire consulenza sulle attività di prevenzione e sulla valutazione dei rischi, ma, in fin dei conti, è il Datore di lavoro che deve implementare il sistema e svolgere il monitoraggio quotidiano.
Di fronte a questo problema, quando l’azienda italiana edile italiana gestisca la prevenzione dei rischi sul lavoro tramite il proprio Datore di lavoro allora é consigliabile nominare in Spagna un servizio di prevenzione locale per il progetto specifico, un’opzione che non è così costosa come si potrebbe pensare.
Questo ragionamento non vale per l’istallazione di impianti e macchinari in Spagna poiché, non essendo settore edile, é permessa l’opzione di delega della prevenzione sui rischi nel Datore di lavoro.

Scopri tutti i servizi che i consulenti fiscali e del lavoro di Piero Viganego possono offrirti oltre al tema “REA” in Spagna.