Licenziamento collettivo

Licenziamento collettivo in Spagna

Per licenziamento collettivo si intende la cessazione del rapporto di lavoro per motivi economici, tecnici, organizzativi o produttivi quando, in un periodo di novanta giorni, la cessazione riguarda almeno:

  1. a) 10 lavoratori, in aziende che occupano meno di 250 lavoratori.
  2. b) il 10% dell’organico, nelle aziende con un numero di lavoratori compreso tra 100 e 300.
  3. c) 30 lavoratori, nelle aziende con più di 300 dipendenti.

 

Le cause economiche si intendono presenti quando i risultati dell’azienda mostrano una situazione economica negativa, in casi quali l’esistenza di perdite attuali o previste, o la diminuzione persistente del livello di reddito ordinario o delle vendite. In ogni caso, il calo si intende persistente se per tre trimestri consecutivi il livello di reddito ordinario o di vendite in ciascun trimestre è inferiore a quello registrato nello stesso trimestre dell’anno precedente.

 

Per cause tecniche si intendono i cambiamenti, tra gli altri, dei mezzi o degli strumenti di produzione; per cause organizzative i cambiamenti, tra gli altri, dei sistemi e dei metodi di lavoro del personale o dell’organizzazione della produzione; per cause produttive i cambiamenti, tra gli altri, della domanda dei prodotti o dei servizi che l’impresa intende immettere sul mercato.

 

Per licenziamento collettivo si intende anche la risoluzione del contratto di lavoro che riguarda l’intera forza lavoro dell’azienda, purché il numero di lavoratori interessati sia superiore a cinque, quando ciò avviene in conseguenza della cessazione totale dell’attività aziendale per le stesse cause sopra indicate.

 

Ulteriori informazioni

Il licenziamento collettivo deve essere preceduto da un periodo di consultazione dei rappresentanti legali dei lavoratori della durata massima di 30 giorni di calendario, o di quindici giorni di calendario nel caso di imprese con meno di cinquanta dipendenti. Le riunioni devono orientarsi in buona fede a trattare le possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti e di attenuarne le conseguenze ricorrendo a misure sociali di accompagnamento, come misure di ricollocamento o di formazione o riqualificazione per migliorare impiegabilità. E trattative si svolgono in un’unica delegazione speciale di negoziazione, limitata agli stabilimenti che subiscano la misura. La delegazione speciale di negoziazione sarà integrata da un massimo di tredici membri in rappresentanza di ciascuna delle parti.

 

Licenziamento collettivo

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