Costituzione di società in Spagna
Possibilità di contributo di know-how da parte del socio.
Attualmente è interessante conoscere questa possibilità che può favorire la creazione di società start-up e di società tecnologiche in Spagna.
La possibilità di accettare il know-how come contributo di capitale da parte di un socio era in Spagna una questione incerta che è stata recentemente chiarita in modo positivo.
Il know-how è certamente un bene immateriale ma è di natura patrimoniale e può dunque valutarsi e trasferirsi a terzi. Per questo motivo, nulla osta a considerarlo un bene o un diritto che può essere integrato nel capitale di una società.
Tuttavia, poiché il know-how è solitamente segreto, esso deve essere adeguatamente descritto nell’atto notarile di conferimento, in modo che i terzi che consultino il registro delle imprese non abbiano accesso a informazioni sensibili che possono costituire una base importante per l’attività della società.
Nel caso di una società a responsabilità limitata, la riservatezza del know-how sarà più facile da proteggere perché i soci sono liberi di accettare il know-how e la sua valutazione economica. Per contro, nel caso di una società per azioni, la valutazione economica del know-how deve essere verificata da un esperto, il che complica la garanzia di riservatezza in questo tipo di operazioni.
Operazioni di capitale

Scopri tutti i servizi che lo studio legale spagnolo di Piero Viganego può offrirti oltre al tema “Operazioni di capitale”.
Spagna. Contributi a patrimonio.
Il prestito partecipativo.
Una soluzione interessante per ripristinare il patrimonio della società figlia si concretiza nei denominati “préstamos participativos”, che potrebbe tradursi come “finanziamenti partecipativi” o “prestiti partecipativi”. Questi finanziamenti vengono assimilati al patrimonio netto al fine di verificare se una Società si trova in causa di scioglimento dovuto ad un patrimonio netto inferiore alla metà del capitale sociale per esistenza di perdite in Bilancio.
Le principali caratteristiche dei “finanziamenti partecipativi” sono le seguenti:
C’è un tasso d’interesse variabile collegato all’andamento di un indicatore della situazione economica della Società, sia esso l’utile netto, il margine operativo o qualsiasi altro criterio liberamente concordato tra le parti contraenti. È possibile concordare inoltre un tasso d’interesse fisso indipendente dall’andamento dell’attività.
Non c’è libertà d’estinzione anticipata. Infatti, il prestatario soltanto può rimborsare anticipatamente il finanziamento al prestatore se tale rimborso viene compensato con un aumento del patrimonio netto (tramite un aumento di capitale o un contributo al patrimonio netto) d’importo uguale o equivalente al rimborso anticipato.
Il rimborso è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Quindi, in caso di liquidazione, verrebbe rimborsato solo dopo l’integrale soddisfazione di tutti gli altri creditori, chirografari e privilegiati.
Se questi requisiti venissero adempiuti, allora questo finanziamento speciale verrebbe integrato nel patrimonio netto al fine di verificare se la Società si trova in causa di scioglimento.