Compravendita internazionale

Compravendita internazionale

Le problematiche più frequenti che stiamo affrontando in sede di compravendita internazionale tra aziende (B2B) sono queste:

  1. Denuncia di difetti, normalmente pretestuosa.
  2. Prescrizione di azioni.
  3. Consegne fuori termine.
  4.  Danni provenienti dalla merce venduta.

La Spagna ha ratificato la Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale di merci e progressivamente i Tribunali si stanno abituando all’applicazione di questa normativa, che alcuni anni fa tentavano di evitare.

 

Spagna. Riduzione termine di prescrizione dei crediti commerciali.

Il termine di prescrizione dei crediti commerciali in Spagna,  compresi naturalmente quelli derivanti da compravendita di merci, è stato ridotto da 15 a 5 anni.

Le fatture di vendita emesse dopo il 7 ottobre 2015 sono soggette alla prescrizione di 5 anni, a meno che non si applichino termini di prescrizione speciali, come quelli relativi alle azioni cambiarie basate su assegni, pagherò e cambiali, o termini di prescrizione derivanti dal diritto civile regionale, per esempio il Diritto Civile Catalano, se applicabile al rapporto contrattuale.

D’ora in poi dovrà dunque considerarsi questo termine di prescrizione di 5 anni, molto più ridotto dell’anteriore di 15 anni.

Questa informazione non è tanto orientata a compravendita dall’Italia alla Spagna, poiché in questi casi si applica la legge italiana. È piuttosto importante per le compravendite eseguite dalla filiale o branch spagnola che l’Azienda estera abbia aperto in Spagna.

 

Riduzione termine di prescrizione dei crediti commerciali

Scopri tutti i servizi che lo studio legale spagnolo di Piero Viganego può offrirti oltre al tema “compravendita internazionale”.

 

Ley 7/2017, del 2 novembre, che recepisce la Direttiva 2013/11/UE del 21 de mayo 2013, relativa alla soluzione alternativa di controversie in materia de consumo.

La Direttiva indicata, che è di armonizzazione minima, rende obbligatorio per gli Stati Membri garantire ai consumatori residenti nell’Unione la possibilità di risolvere i loro litigi con aziende stabilite in qualunque stato membro attraverso l’intervento di enti di soluzione alternativa di controversi che siano indipendenti, imparziali, trasparenti, effettivi, veloci e giusti.

Restano fuori dell’ambito di questa legge le controversie tra imprenditori (aziende), le trattative dirette tra azienda e consumatore, le procedure di soluzione alternativa iniziate o gestite dalle proprie aziende, così come le procedure di mediazione eseguite all’interno di una procedura giudiziale.

Per il settore finanziario continueranno a essere vigenti i sistemi attuali ma si richiede dal Governo la creazione di un Ente unico per la soluzione delle controversie di consumo nell’ambito finanziario. Esiste anche un regime speciale nell’ambito del trasporto aereo.

La legge commentata stabilisce per tutte le aziende l’obbligo di informare sull’esistenza di enti omologati di soluzione alternativa di controversie. Quest’obbligo, che costituisce una novità importante, si impone a tutte le aziende, siano aderite o meno a enti di soluzione alternativa di controversie, considerandosi l’omissione come un’infrazione in materia di protezione dei consumatori.

Le aziende che operino in Internet, piattaforme di commercio elettronico e mercati nella rete,  dovranno includere sui loro siti un link che permetta un acceso identificabile e facile alla piattaforma di risoluzione di controversia in linea dell’Unione Europea alla quale fa riferimento  il Regolamento (UE) n. 524/2013, del 21 maggio 2013.

 

Affidati al nostro studio