Impatto normativo dell’obbligo di fatturazione elettronica in Spagna: chiavi di lettura, scadenze differenziate per volume di fatturazione e obblighi tecnici per le filiali e le succursali estere con attività nel Paese.
L’imminente introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica in Spagna segnerà un cambiamento strutturale nei sistemi di fatturazione aziendale. Qualsiasi azienda straniera con attività locale (sia attraverso una filiale che una consociata) dovrà adattarsi a specifici requisiti tecnici e legali. La non conformità o una scarsa implementazione potrebbero comportare rischi operativi e sanzionatori significativi. La comprensione del quadro normativo è fondamentale per garantire la continuità e la tracciabilità fiscale nel mercato spagnolo.
Per conoscere i principali sviluppi, consultare il seguente link: Novità sulla fatturazione elettronica in Spagna
Spagna. Un ulteriore passo nell’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria.
Il 31 marzo 2026 è stato pubblicato nel Boletín Oficial del Estado il Real Decreto 238/2026, del 25 marzo, con cui si sviluppa il sistema di fatturazione elettronica.
L’applicazione effettiva di tale norma è rinviata alla futura entrata in vigore dell’ordine ministeriale di sviluppo della soluzione pubblica di fatturazione elettronica. A partire da tale momento, la fatturazione elettronica sarà obbligatoria in due fasi:
- Trascorsi 12 mesi per gli imprenditori e i professionisti il cui volume d’affari abbia superato gli 8 milioni di euro nell’anno solare precedente.
- 24 mesi per il resto degli imprenditori e professionisti.
Tuttavia, le aziende con un volume di fatturazione superiore a 8.000.000,- € dovranno, durante i primi 12 mesi dall’entrata in vigore della norma, accompagnare le fatture elettroniche emesse con un documento in formato PDF che ne garantisca la leggibilità per gli altri imprenditori e professionisti con volume di fatturazione inferiore.
Il sistema di fatturazione elettronica in Spagna sarà composto dalle piattaforme private di interscambio di fatture elettroniche e dalla soluzione pubblica di fatturazione elettronica.
Le aziende saranno obbligate a emettere fatture elettroniche in rapporti B2B e a riceverle dai propri fornitori attraverso le seguenti modalità:
- Le piattaforme private di interscambio di fatture elettroniche.
- La soluzione pubblica di fatturazione elettronica.
- La combinazione di entrambe le modalità.
Le piattaforme, soluzioni o sistemi di fatturazione che non utilizzino la soluzione pubblica di fatturazione elettronica per emettere le proprie fatture, saranno obbligati a trasmettere simultaneamente all’emissione una copia elettronica fedele di ciascuna fattura nella sintassi UBL (Universal Business Language) alla soluzione pubblica.
Tra le sintassi ammesse rientrano, tra altre, Facturae, dato il suo ampio grado di diffusione nell’economia spagnola per il suo consolidato utilizzo nella fatturazione verso le amministrazioni pubbliche, ed EDIFACT, per la sua elevata diffusione in numerosi settori economici. A tali fini, nell’ambito delle piattaforme private di interscambio di fatture elettroniche, saranno considerati ugualmente validi i messaggi in formato Peppol BIS, nella misura in cui utilizzano la sintassi UBL e sono conformi alla norma europea EN16931.
In questo modo, imponendo alle piattaforme private di interscambio di fatture elettroniche di operare con un numero limitato di formati, nonché di interconnettersi con altre piattaforme private, si garantisce il corretto funzionamento del sistema.
I destinatari delle fatture elettroniche dovranno comunicare al soggetto obbligato a emettere la fattura almeno i seguenti stati della fattura:
- accettazione o rifiuto commerciale della fattura e la relativa data;
- il pagamento effettivo completo della fattura e la data effettiva di pagamento.
La data effettiva di pagamento da comunicare farà riferimento al momento in cui il fornitore incassa per i beni o servizi, ossia sarà la data in cui avviene un pagamento in contanti, oppure la data di addebito sul conto dell’ordinante in caso di bonifico bancario, oppure la data in cui si concorda una compensazione di obbligazioni che sostituisce il pagamento monetario. La mera messa a disposizione del fornitore di un meccanismo finanziario per anticipare l’incasso della fattura non sarà quindi considerata come data di pagamento. In tal caso, la data di pagamento sarà il momento in cui il fornitore incassa effettivamente per i beni o servizi.
È stabilito come obbligatorio comunicare il pagamento effettivo completo della fattura alla soluzione pubblica di fatturazione elettronica, gestita dall’Agenzia Statale dell’Amministrazione Tributaria, da parte dei destinatari delle fatture elettroniche, indipendentemente dal fatto che sia stata utilizzata la soluzione pubblica o una piattaforma privata.
Il nuovo sistema di fatturazione elettronica obbligatoria comporterà certamente una maggiore agilità nella gestione amministrativa dell’impresa ma, in misura ancora maggiore, consentirà un ulteriore passo nel controllo dell’attività privata da parte delle amministrazioni pubbliche, controllo che appare negativo se, come finora, viene utilizzato come strumento al servizio dell’aumento della pressione fiscale.