Malattia – Incapacità

Spagna – Congedo per malattia o infortunio

Il congedo per malattia o infortunio non lavorativo risponde a questo regime:

  1. Dal primo al terzo giorno l’impiegato non riceve niente, “3 giorni di purga”.
  2. Del 4º giorno al 20º l’impiegato riceve il 60% del suo stipendio, di questo periodo la ditta si fa carico dei 12 primi giorni, il resto è a carico dell’Istituto di Previdenza Sociale.
  3. Dal giorno 21 in poi il dipendente riceve il 75% a carico la Previdenza Sociale.

In diversi contratti economici collettivi si stabilisce un complemento a carico dell’azienda fino a completare il 100% del salario in queste situazioni temporanee.

La durata della denominata incapacità temporanea lavorativa “incapacidad temporal” è di 365 giorni prorogabili per altri 180 giorni. Arrivati a 545 giorni potrebbe passarsi a incapacità permanente dopo le valutazioni mediche del caso.

Se l’infortunio fosse dichiarato lavorativo, si applicherebbe il regime previsto nel comma 3 dal giorno dell’infortunio.

 

Spagna - Congedo per infortunio

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