Agenzia commerciale Spagna: Periodo di prova
Contenzioso agenti e distributori: come rilevato dalla recente Sentenza della Corte di Giustizia della UE la Direttiva 86/653 sul contratto di agenzia non contiene alcun riferimento alla nozione di «periodo di prova». Considerato che nessuna disposizione della direttiva disciplina la pattuizione di un periodo di prova, si deve ritenere che una pattuizione del genere, che ricade nella libertà contrattuale delle parti, non è, di per sé, vietata dalla direttiva.
Se è pur vero che la pattuizione di un periodo di prova è volta a facilitare la risoluzione di un contratto di agenzia commerciale, resta il fatto che tale risoluzione nel corso del periodo di prova pattuito nel contratto medesimo costituisce un’«estinzione del contratto» ovvero una «cessazione dei (…) rapporti [dell’agente commerciale] con il preponente» ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 3, della Direttiva.
Dalle osservazioni depositate dinanzi alla Corte emergeva che determinata giurisprudenza, in questo caso francese, consideraba che l’agente commerciale non gode di alcuna indennità qualora la risoluzione del contratto d’agenzia commerciale avvenga durante il periodo di prova, si fonda sul rilievo secondo cui, nel corso di tale periodo, il contratto d’agenzia non è ancora definitivamente concluso.
É rimasto chiaro che tale interpretazione non trova alcun fondamento nella Direttiva 86/653. Al contrario, i rapporti tra agente commerciale e preponente sussistono dal momento della conclusione del contratto avente ad oggetto vuoi di trattare la vendita o l’acquisto di merci vuoi di trattare e concludere tali operazioni in nome e per conto del preponente, a prescindere dalla questione se il contratto preveda o meno un periodo di prova. Ne consegue che le disposizioni della direttiva trovano applicazione dal momento della conclusione di un contratto del genere tra preponente e agente commerciale, anche laddove il contratto preveda un periodo di prova.
Contenzioso agenti e distributori

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