Attenzione: le merci non verranno separate dalla massa fallimentare
Il chiamato “consignment stock” di materiale presso il cliente o distributore é un sistema frequente di facilitazione della vendita.
Apparentemente, si tratta di un contratti estimatorio nel quale il fornitore invia i beni presso il magazzino altrui, dove gli stessi rimangono di proprietà del cedente.
In realtà questo non é cosí. La riserva di proprietà, anche stabilita per iscritto nel contratto, sarà soltanto illusoria in caso di fallimento del cliente/distributore, poiché la Legge Fallimentare spagnola integra nella massa fallimentare i consignment stock presso il fallito.
É indifferente che il proprietario della merce si fosse riservata la facoltà di dare o meno l’assenso al prelievo da parte del cliente/distributore.
L’unica tutela che offre la Legge Fallimentare al creditore in questo ambito é la possibilità di incassare dall’acquirente finale della merce sempre che non l’abbia ancora pagato, altrimenti, tale credito semplicemente verrà integrato tra i crediti chirografari il cui incasso sappiamo che é veramente improbabile.
A nostro avviso, la tutela del valore della merce ceduta in consignment stock dovrà stabilirsi in clausole contrattuali che impongano al cliente/distributore, che in pratica dispone della merce, determinati obblighi a tutela dell’azienda che affida a lui la gestione di tale merce.